APPROFONDIMENTI

Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per le aziende

L’Accordo Stato-Regioni 2025 è il nuovo testo che stabilisce durata e contenuti minimi dei corsi di formazione sulla sicurezza previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. È stato sancito il 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Sostituisce gli accordi del 2011 e introduce il corso obbligatorio per il datore di lavoro.

Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per le aziende

Il documento riordina la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, oltre a RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza e addetti a particolari attrezzature e agli spazi confinati. Per le aziende le novità principali sono quattro:

  • Datore di lavoro: nuovo corso di almeno 16 ore, in due moduli (giuridico-normativo e organizzazione e gestione della sicurezza), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
  • Preposto: corso di almeno 12 ore e aggiornamento di 6 ore con cadenza almeno biennale, come previsto dall’art. 37, comma 7-ter.
  • Dirigente: corso di almeno 12 ore e aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni; per le imprese affidatarie dei cantieri si aggiunge un modulo di 6 ore.
  • Lavoratore: 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica in base al rischio, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

I percorsi sono durate minime: l’azienda può ampliarli in base alla valutazione dei rischi. Per l’erogazione si applicano anche regole sul numero di partecipanti (al massimo 30 per corso, tranne l’e-learning) e sul rapporto docente-corsisti nelle attività pratiche (1 a 6).

I corsi già fatti restano validi?

Sì, nei limiti previsti dall’Accordo. I percorsi di lavoratori, dirigenti e preposti svolti con l’Accordo del 2011 hanno credito formativo totale. I corsi per datore di lavoro già erogati sono riconosciuti se i contenuti sono conformi al nuovo testo. Conviene conservare programma e attestati di ogni corso, perché la conformità va dimostrata sui contenuti, non solo sulle ore. Se hai dubbi su un corso fatto da anni fa, confronta il suo programma con quello minimo dell’Accordo prima di decidere se ripeterlo: il confronto richiede pochi minuti e può evitare corsi inutili.

Accordo Stato-Regioni 2025: scadenze e periodo transitorio

Dall’entrata in vigore (24 maggio 2025) l’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi, concluso il 24 maggio 2026, in cui si potevano ancora avviare corsi secondo le regole precedenti. Oggi i nuovi corsi vanno quindi svolti secondo il testo del 2025.

Due scadenze riguardano da vicino le aziende:

  • Datori di lavoro: devono concludere il nuovo corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore, cioè entro il 24 maggio 2027.
  • Preposti: chi ha frequentato corso o aggiornamento da più di 2 anni prima del 24 maggio 2025 doveva aggiornarsi entro 12 mesi, quindi entro il 24 maggio 2026. Per chi si era formato dopo, vale la scadenza biennale dalla data del corso.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di FAQ sull’Accordo per chiarire i casi dubbi, comprese la formazione pregressa e l’aggiornamento dei preposti.

Accordo Stato-Regioni 2025: da dove iniziare

Per mettersi in regola conviene fare un censimento della formazione in azienda: chi ha il corso, quando l’ha fatto, con quale programma. Poi si pianificano le scadenze, partendo da datore di lavoro e preposti, che sono le figure con i termini più ravvicinati. Se hai più sedi o turni, raggruppa i corsi per ridurre i tempi di assenza dal lavoro. Il testo integrale dell’Accordo è consultabile nella pagina ufficiale della Conferenza Stato-Regioni.

Mister Formazione, il centro di formazione di Antincendio Sestese, può aiutarti a verificare gli attestati e a organizzare i corsi a Sesto San Giovanni. Approfondisci anche il corso datore di lavoro e il corso preposto.